Stop alle multe selvagge
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 - Decreto
Al primo posto, del provvedimento, la tutela della sicurezza della circolazione collocando regole precise sul posizionamento degli apparati e sulle sanzioni.
Il provvedimento, trattandosi di Decreto Ministeriale, non entra nel merito delle omologazioni degli apparati su cui si è già espressa la Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza 10505/2024 dichiarando illegittime le sanzioni rilevate con apparati non omologati.
Vediamo in breve 8 punti focali del Decreto:
I Comuni non possono più decidere in autonomia dove posizionare gli autovelox, ma devono coordinarsi con altri enti della provincia e dell'amministrazione provinciale per evitare sovrapposizioni;
Sono 3 le condizioni dove possono essere usati gli autovelox su strade extraurbane secondarie e urbane: - Nei 5 anni precedenti elevati incidenti causati da velocità, - Violazione non contestabile immediatamente, - Quando, mediamente, i veicoli transitano a velocità superiore rispetto ai limiti consentiti.
In città non si possono usare gli autovelox dove il limite di velocità è inferiore a 50 Km/h, tranne in situazioni particolari. Fuori città non si possono usare gli autovelox dove il limite di velocità è inferiore di oltre 20 Km/h rispetto a quello massimo concesso dal Codice della Strada, ad esempio su strada extraurbana principale (velocità max. 110 Km/h) in questo caso l'autovelox può essere usato se il limite posto non è inferiore a 90 Km/h;
Sulle strade extraurbane tra il segnale che impone il limite di velocità e lo strumento deve esserci almeno 1 km. In città, la distanza non può essere inferiore a 200 metri sulle urbane di scorrimento e 75 metri sulle altre.
Tra due diversi dispositivi mobili (quelli fissi, tranne in autostrada, sono disciplinati dal prefetto) devono esserci almeno 4 KM sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali, 1 km sulle extraurbane secondarie e sulle urbane di scorrimento, 500 metri sulle strade di quartiere e urbane locali.
Su autostrade, extraurbane principali ed extraurbane secondarie la distanza tra i “portali” d’ingresso e uscita dove essere di almeno 1 km e di almeno 500 metri sulle urbane di scorrimento.
Le spese di accertamento devono avere un costo documentato e analitico e non devono comprendere quelle per l’impiego dell'apparato.
Comuni e province hanno 12 mesi di tempo per disinstallare gli autovelox non conformi.
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